Sez. 3, Sentenza n. 46370 del 11/11/2008 Ud. (dep. 17/12/2008) Rv. 241797 - 01
ELEZIONI - REATI ELETTORALI | Termine biennale indicato dall'art. 100 d.P.R. n. 570 del 1960 - Termine derogatorio di quello previsto per la prescrizione ordinaria - Esclusione - Natura di termine di decadenza - Sussistenza.
ELEZIONI - REATI ELETTORALI
In tema di reati elettorali, il termine biennale "dalla data del verbale ultimo delle elezioni" entro cui si prescrive l'azione penale per i reati elettorali previsti dal T.U. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (art. 100, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) non deroga al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 157 cod. pen. per i reati contemplati dal citato Testo Unico, in quanto costituisce esclusivamente il termine di decadenza entro cui è possibile per ogni elettore la promozione dell'azione penale.
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 CORTE COST. PENDENTE, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 100 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)