Sez. 3, Sentenza n. 1035 del 09/12/1997 Ud. (dep. 27/01/1998) Rv. 209508 - 01
ELEZIONI - REATI ELETTORALI | Elezioni politiche - Termine di prescrizione - È quello ordinario.
ELEZIONI - REATI ELETTORALI
Il termine di prescrizione dei reati previsti dal D.P.R. n. 361 del 1957 (T.U. delle leggi relative all'elezione della Camera dei deputati) è quello ordinario, e non quello breve previsto dall'art. 100 del D.P.R. n. 570 del 1960 (T.U. delle leggi per l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).
Riferimenti normativi: DPR 30/03/1957 num. 361 art. 96, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 100 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)