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Sez. 3, Sentenza n. 1035 del 09/12/1997 Ud. (dep. 27/01/1998) Rv. 209508 - 01

ELEZIONI - REATI ELETTORALI | Elezioni politiche - Termine di prescrizione - È quello ordinario.
Stato
decisa il 1997-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209508-01

ELEZIONI - REATI ELETTORALI

Il termine di prescrizione dei reati previsti dal D.P.R. n. 361 del 1957 (T.U. delle leggi relative all'elezione della Camera dei deputati) è quello ordinario, e non quello breve previsto dall'art. 100 del D.P.R. n. 570 del 1960 (T.U. delle leggi per l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).

Riferimenti normativi: DPR 30/03/1957 num. 361 art. 96, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 100 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)