Sez. L, Sentenza n. 4022 del 06/07/1982 (Rv. 421978 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - ASSEGNI FAMILIARI - CONGUAGLIO PREVISTO DALL'ART. 43 DEL DPR N. 797 DEL 1955 - CONSEGUENZE IN TEMA DI CONTRAPPOSIZIONE DI CREDITI DELL'INPS E DEL DATORE DI LAVORO - CREDITO DI QUEST'ULTIMO - LIQUIDITÀ ED ESIGIBILITÀ-MOMENTO DETERMINANTE - SANZIONI CIVILI - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - ASSEGNI FAMILIARI - CONGUAGLIO PREVISTO DALL'ART. 43 DEL DPR N. 797 DEL 1955 - CONSEGUENZE IN TEMA DI CONTRAPPOSIZIONE DI CREDITI DELL'INPS E DEL DATORE DI LAVORO - CREDITO DI QUEST'ULTIMO - LIQUIDITÀ ED ESIGIBILITÀ-MOMENTO DETERMINANTE - SANZIONI CIVILI - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Il sistema di conguaglio previsto dall'art. 43 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 (norme concernenti gli assegni familiari), che consente al datore di lavoro di versare all'i.N.P.S. non l'intero importo dei contributi dovuti bensì solo l'eccedenza rispetto alla entità degli assegni pagati, comporta che, in caso di contrapposizione di crediti dell'i.N.P.S. e del datore di lavoro (rispettivamente per contributi e per rimborso di assegni erogati), il credito del datore di lavoro deve considerarsi liquido alla scadenza del periodo di paga cui il credito stesso si riferisce, e non già all'epoca del successivo accertamento - avente valore meramente dichiarativo - compiutone dall'istituto, ed è dalla stessa data che il medesimo credito deve ritenersi esigibile, come confermato dal fatto che detta data, essendo assunta come termine iniziale della prescrizione (biennale) stabilita dal successivo art. 44, implica necessariamente la possibilità di far valere il diritto; ne consegue che, essendo la sua compensazione avvenuta all'epoca dell'Obbligo del pagamento del contributo, le sanzioni civili possono essere applicate dall'i.N.P.S. soltanto sull'importo del suo residuo credito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 40, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 41, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 42, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 43, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)