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Sez. U, Sentenza n. 2269 del 04/03/1988 (Rv. 458074 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI A TITOLO DI ASSEGNI FAMILIARI - CREDITO RELATIVO DEL DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DELL'INPS - CONGUAGLIO CON IL CREDITO DELL'INPS PER CONTRIBUTI - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - COMPENSAZIONE LEGALE - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZA - ESCLUSIONE DELLE SANZIONI CIVILI.*
Stato
decisa il 1988-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458074-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - SOMME CORRISPOSTE AI DIPENDENTI A TITOLO DI ASSEGNI FAMILIARI - CREDITO RELATIVO DEL DATORE DI LAVORO NEI CONFRONTI DELL'INPS - CONGUAGLIO CON IL CREDITO DELL'INPS PER CONTRIBUTI - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - COMPENSAZIONE LEGALE - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZA - ESCLUSIONE DELLE SANZIONI CIVILI.*

Con riguardo al credito del datore di lavoro nei confronti dell'INPS, per rimborso delle somme corrisposte ai dipendenti a titolo di assegni familiari, ed al contrapposto credito dell'istituto per contributi, l'inapplicabilità della disciplina del conguaglio di cui agli artt. 42 e 43 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, a causa del mancato o ritardato invio da parte del datore di lavoro del modello "d.m. 18" e della relativa documentazione, non osta a che il primo credito, ove ne sia certa l'esistenza al momento della scadenza dei singoli periodi di paga o comunque entro il termine per il versamento dei contributi, possa essere opposto in compensazione legale del secondo, con la conseguenziale inoperatività delle sanzioni civili per il debito contributivo estinto da tale compensazione. (V 4695/85, mass n 442135; (V 5410/82, mass n 423174; (V 4022/82, mass n 421978).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 42, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)