Sez. L, Sentenza n. 4695 del 17/09/1985 (Rv. 442135 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - CREDITO DEL DATORE DI LAVORO PER GLI ASSEGNI CORRISPOSTI E CREDITO DELL'INPS PER I RELATIVI CONTRIBUTI - COMPENSAZIONE EX ART. 43 T.U. N. 797 DEL 1955 - OPERATIVITÀ - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - CREDITO DEL DATORE DI LAVORO PER GLI ASSEGNI CORRISPOSTI E CREDITO DELL'INPS PER I RELATIVI CONTRIBUTI - COMPENSAZIONE EX ART. 43 T.U. N. 797 DEL 1955 - OPERATIVITÀ - CONDIZIONI.*
L'art. 43 T.U. N. 797 del 1955 che regola la particolare compensazione tra il credito del datore di lavoro per gli assegni familiari corrisposti ai dipendenti ed il credito dell'i.N.P.S. per i relativi contributi, non stabilisce che il primo debba essere provato necessariamente a mezzo del modello previsto dall'art. 42 T.U. Cit. (cosiddetto modello gs/2) né che la compensazione si verifichi soltanto con la presentazione all'i.N.P.S. di tale documentazione, giacché il credito del datore di lavoro per il rimborso degli assegni familiari è liquido ed esigibile - e quindi può essere opposto in compensazione del credito dell'i.N.P.S. - fin dalla scadenza del periodo di paga, in riferimento, a seguito del pagamento degli assegni e della comunicazione all'INPS dei cosiddetti modelli gs/25. (V 5410/82, mass n 423174; (V 4022/82, mass n 421978).*
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 42, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)