diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4554 del 31/10/1989 (Rv. 464022 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464022-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

L'istituto della presupposizione - introdotto in modo espresso ed in via generale nel nostro ordinamento dalla norma dell'art. 1467 cod. civ. - ricorre quando una determinata situazione di fatto o di diritto (passata, presente o futura) possa ritenersi tenuta presente dai contraenti nella formazione del loro consenso - pur in Mancanza di un espresso riferimento ad essa nelle clausole contrattuali - come presupposto condizionante il negozio (cosiddetta condizione non sviluppata o inespressa). A tal fine, pertanto, si richiede: 1) che la presupposizione sia "comune" a tutti i contraenti; 2) che l'evento supposto sia stato assunto come "certo" nella rappresentazione delle parti (ed in ciò la presupposizione differisce dalla condizione); 3) che si tratti di presupposto "obiettivo", consistente, cioè, in una situazione di fatto il cui venir meno o il cui verificarsi sia del tutto indipendente dalla attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all'oggetto di una specifica loro obbligazione. (in base ai suddetti principi la S.C. ha confermato la decisione del merito che aveva comunque ritenuto che non potesse invocarsi da parte del promittente venditore di un immobile - al fine di farne discendere l'inefficacia del preliminare - il mancato rilascio del certificato di abitabilità dell'immobile promesso in vendita, atteso che era stata accertata l'imputabilità di tale fatto all'inadempimento del promittente venditore il quale aveva costruito l'immobile in difformità della licenza ed inoltre aveva assunto lo specifico Obbligo di trasferire all'acquirente un immobile munito di licenza di abitabilità"). (V 20/86, mass n 443656; (V 1064/85, mass n 439200).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)