diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26089 del 11/12/2014 (Rv. 633697 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Compensazione delle spese - Impugnazione del difensore distrattario - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633697-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE

In tema di spese processuali, il capo della sentenza che ne dispone la compensazione può essere impugnato dalla parte e non anche dal difensore distrattario, che è legittimato a proporre impugnazione soltanto ove sorga controversia sulla concessione o meno della distrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)