Sez. 5, Sentenza n. 6374 del 14/01/2010 Cc. (dep. 16/02/2010) Rv. 246156 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - UDIENZA PRELIMINARE - PROVVEDIMENTI | Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto - Imputato contumace - Consenso alla definizione del giudizio prestato dal difensore d'ufficio - Legittimità - Esclusione.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - UDIENZA PRELIMINARE - PROVVEDIMENTI
È illegittima la decisione con cui il giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale dei minori dichiari, previa acquisizione del consenso del difensore d'ufficio, non luogo a procedere per irrilevanza del fatto nei confronti dell'imputato contumace, in quanto il consenso alla definizione del processo in sede di udienza preliminare per irrilevanza del fatto - che presuppone l'affermazione di responsabilità dell'imputato - deve, ex art. 32 d. P.R. n. 448 del 1988, essere prestato dal minore e non dal difensore d'ufficio, non munito di procura speciale, trattandosi di un diritto personalissimo dell'imputato che può prestare detto consenso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)