Sez. 5, Sentenza n. 4134 del 07/12/2007 Ud. (dep. 28/01/2008) Rv. 238392 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - UDIENZA PRELIMINARE - IN GENERE | Perdono giudiziale - Consenso dell'imputato minorenne - Necessità - Sussistenza.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - UDIENZA PRELIMINARE - IN GENERE
Al fine della definizione in sede di udienza preliminare del procedimento a carico del minorenne con la concessione del perdono giudiziale, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 448 del 1988, come modificato dall'art. 22 L. 1 marzo 2001, n. 63, il G.i.p. deve acquisire il consenso dell'imputato, prestato personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)