Sez. 6, Sentenza n. 14173 del 19/02/2009 Cc. (dep. 31/03/2009) Rv. 243687 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - UDIENZA PRELIMINARE - PROVVEDIMENTI | Sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto - Consenso dell'imputato minorenne alla definizione del giudizio in sede di udienza preliminare - Necessità.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - UDIENZA PRELIMINARE - PROVVEDIMENTI
Il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto solo quando il minore, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, abbia espresso il proprio consenso alla definizione del giudizio in sede di udienza preliminare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 31, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 32 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 5, Legge 01/03/2001 num. 63 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)