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Sez. 6, Sentenza n. 22538 del 26/02/2003 Cc. (dep. 21/05/2003) Rv. 226271 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA PRELIMINARE - PROVVEDIMENTI | Sentenza di non luogo a procedere - Consenso dell'imputato alla definizione del giudizio - Necessità nel caso di sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale, in quanto implicante dichiarazione di responsabilità dell'imputato.
Stato
decisa il 2003-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226271-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA PRELIMINARE - PROVVEDIMENTI

Il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni può definire il procedimento pronunciando sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale solo quando il minore abbia espresso il proprio consenso alla definizione del giudizio all'udienza preliminare. Infatti, tale tipo di pronuncia presuppone un accertamento della responsabilità penale, normalmente devoluto alla fase dibattimentale, e pertanto è solo l'imputato che può decidere di rinunziare al dibattimento ed alle facoltà difensive ivi esercitabili.(In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di non luogo a procedere per perdono giudiziale emessa a seguito del consenso alla definizione del giudizio espresso dal difensore di un imputato minorenne contumace).

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 448 art. 32 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)