Sez. 3, Sentenza n. 7088 del 15/01/2002 Cc. (dep. 22/02/2002) Rv. 221692 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO | Reato già estinto ex art. 445 comma 2 cod. proc. pen. - Ammissibilità della revoca della sentenza - Sussistenza.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DELLA SENTENZA PER ABOLIZIONE DEL REATO
La sentenza che abbia applicato una pena su richiesta, ex art. 444 cod. proc. pen., con riguardo ad un fatto successivamente depenalizzato, deve essere revocata in applicazione dell'art. 673 del codice di rito anche quando sia precedentemente maturata la fattispecie estintiva di cui al secondo comma dell'art. 445 dello stesso codice: dopo tale estinzione infatti - per il combinato disposto degli artt. 686, 687 e 689 cod. proc. pen. - residua la iscrizione della sentenza di patteggiamento nel certificato del casellario giudiziale non rilasciato a richiesta di privati, e tale iscrizione costituisce effetto penale della condanna (alla quale si equipara a questo fine l'applicazione di pena), l'interesse alla cui rimozione legittima dunque la revoca della sentenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 686 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 686 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 687, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 687, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 689 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 689 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)