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Sez. 2, Sentenza n. 1747 del 29/09/1970 (Rv. 347701 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - LIMITI - MANSIONI E QUALIFICHE DIVERSE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1970-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347701-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - INFRAZIONABILITA - LIMITI - MANSIONI E QUALIFICHE DIVERSE - IRRILEVANZA.*

A norma dell'art 2120 cod civ, se non vi sia stata alcuna interruzione delle prestazioni lavorative, dovuta a giustificate necessita aziendali, ne alcun effettivo licenziamento in cui abbia trovato attuazione concreta, a scopi non vietati, la volonta delle parti di Estinzione del rapporto di lavoro, se non vi sia stata sostituzione di questo con altro rapporto di diversa specie e natura, ma il suo oggetto, pur nel suo graduale svolgimento, sempre sia rimasto nell'ambito normativo stabilito dall'art 2094 cod civ, l'indennita di anzianita matura senza interruzione, anche nel normale progredire di mansioni e qualifiche diverse, per essere alla fine liquidata in proporzione all'intero complessivo servizio prestato. (V 877-69, mass n 339242 227-69, mass n 338180).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)