diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 181 del 18/01/1973 (Rv. 361970 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI ANZIANITA - IMPIEGATO DI AZIENDA MUNICIPALIZZATA - PASSAGGIO ALLA CATEGORIA DEI DIRIGENTI - COMPUTO DELL'INDENNITA - RILEVANZA DELL'INTERO SERVIZIO.*
Stato
decisa il 1973-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361970-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI ANZIANITA - IMPIEGATO DI AZIENDA MUNICIPALIZZATA - PASSAGGIO ALLA CATEGORIA DEI DIRIGENTI - COMPUTO DELL'INDENNITA - RILEVANZA DELL'INTERO SERVIZIO.*

Il rapporto di impiego non si estingue in caso di modifica, ancorche per intervento legislativo, della originaria disciplina del rapporto stesso, quando tale modifica, anche se di notevole rilievo, venga attuata senza l'interruzione delle reciproche prestazioni e senza alcuna manifestazione di volonta, sia pure implicita, volta a considerare estinto il rapporto preesistente. Pertanto, in ipotesi che un impiegato di un'azienda municipalizzata di trasporti pubblici - il cui rapporto di lavoro soggiace alla disciplina del RD 8 gennaio 1931, n 148 - passi alla categoria dei dirigenti dell'azienda - il cui rapporto e regolato da contratto collettivo - il computo dell'indennita di anzianita deve essere riferito a tutto il periodo del servizio prestato alle dipendenze dell'azienda medesima. (V 2175/70, mass n 348325; 1747/70, mass n 347701).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 08/01/1931 num. 148 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)