Sez. L, Sentenza n. 1317 del 08/02/1988 (Rv. 457480 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - FUSIONE DI DUE SOCIETÀ PER INCORPORAZIONE - PRESUNZIONE DI CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI FORMALMENTE LICENZIATI DALLA SOCIETÀ INCORPORANDA ED ASSUNTI DALL'ALTRA MA PRESTANTI LE PROPRIE ENERGIE PRESSO LA PRIMA - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO - DIMOSTRAZIONE DELL'EFFETTIVITÀ DEL RECESSO - SUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - FUSIONE DI DUE SOCIETÀ PER INCORPORAZIONE - PRESUNZIONE DI CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI FORMALMENTE LICENZIATI DALLA SOCIETÀ INCORPORANDA ED ASSUNTI DALL'ALTRA MA PRESTANTI LE PROPRIE ENERGIE PRESSO LA PRIMA - PROVA CONTRARIA - ONERE DEL DATORE DI LAVORO - OGGETTO - DIMOSTRAZIONE DELL'EFFETTIVITÀ DEL RECESSO - SUFFICIENZA.*
Nell'ipotesi di trasferimento di azienda da attuarsi mediante fusione di due società per incorporazione di una da parte dell'altra, la presunzione di continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti, che, pur essendo stati formalmente licenziati dalla società incorporanda ed assunti dall'altra, abbiano, fino alla attuazione dell'incorporazione, continuato a prestare attività lavorativa presso la prima, può essere superata mediante la prova dell'effettività del licenziamento e del diverso titolo per cui le prestazioni dei lavoratori sono state ulteriormente ricevute dalla società recedente. Peraltro, non occorre che tale prova (cui è tenuto il datore di lavoro) investa distintamente sia l'effettività del licenziamento che la diversità di titolo dell'ulteriore prestazione lavorativa e, pertanto, per l'adempimento del relativo Onere è sufficiente la dimostrazione dell'effettività del recesso, da questa conseguendo necessariamente la diversità del titolo - che, in Mancanza di elementi contrari, ben può essere costituito da un'applicazione della figura del comando o distacco - della detta ulteriore ricezione, da parte della società incorporanda, delle prestazioni dei lavoratori licenziati. (nella specie, la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito, che - con riguardo a vicenda del 1961 relativa all'incorporazione della S.i.T. Nella T.E.T.I. - aveva ritenuto fornita la prova dell'effettività dei licenziamenti intimati dalla prima società, in considerazione sia della Mancanza, all'epoca, di una disciplina legale limitativa dei licenziamenti sia del contenuto di un accordo sindacale sia, infine, della diversità di organizzazione aziendale e di contratto collettivo applicabile). (V 1499/85, mass n 439504; (V 4414/84, mass n 436307; (V 3159/84, mass n 435206; (V 2762/83, mass n 427674; (V 968/78, mass n 390307).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)