Sez. 1, Sentenza n. 20503 del 15/06/2020 Cc. (dep. 09/07/2020) Rv. 279332 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici - Reati ostativi di c.d. “prima fascia” - Mancata esclusione di quello di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nel caso di mera partecipazione e di riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6 cod. pen. - Questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, ord. pen. - Infondatezza - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma primo, ord. pen., in relazione agli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui non esclude dal novero dei reati ostativi cd. di "prima fascia" quello di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel caso di mera partecipazione e di concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., in quanto il riconoscimento di circostanze attenuanti idonee a mitigare il trattamento sanzionatorio non incide sulla scelta del legislatore di considerare il reato di particolare allarme sociale e meritevole di un trattamento più rigoroso in sede esecutiva.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 lett. 6, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., Legge 26/07/1974 num. 354 art. 4 bis, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)