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Sez. 4, Sentenza n. 7276 del 16/12/2003 Cc. (dep. 20/02/2004) Rv. 227832 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Impugnazione proposta a un giudice incompetente - Giudice civile - Applicabilità dell'art. 568 comma quinto cod. proc. pen. e trasmissione diretta al giudice penale - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227832-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)

La disposizione contenuta nell'art. 568 comma quinto cod. proc. pen., che in caso di impugnazione proposta a un giudice incompetente consente a quest'ultimo la trasmissione diretta degli atti al giudice competente, trova applicazione esclusivamente nell'ambito del sistema interno della giurisdizione e della competenza penale e non può essere riferita anche al giudice civile dinanzi al quale sia stata proposta una richiesta attinente alla giurisdizione penale (nel caso di specie la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento del giudice civile che aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere sul ricorso proposto da un difensore contro il decreto di liquidazione emesso in un procedimento penale di esecuzione nei confronti di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5, Legge 30/07/1990 num. 217 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)