Sez. 3, Sentenza n. 14091 del 01/07/2005 (Rv. 582368 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Fase di uscita da una stazione ferroviaria - Qualificabilità come attività pericolosa - Esclusione - Responsabilità delle ferrovie per custodia dei mezzi e dei percorsi utilizzati dai passeggeri per l'uscita - Sussistenza - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
La fase di uscita dalla stazione ferroviaria a seguito della discesa da un convoglio, ancorchè ricollegabile ad uno specifico aspetto dello svolgimento del servizio ferroviario, non costituisce attività pericolosa per la natura delle cose o dei mezzi utilizzati per il deflusso dei passeggeri; tuttavia, riguardo ai mezzi allo scopo utilizzati, che fanno parte delle pertinenze e degli arredi della stazione ferroviaria, funzionalizzati allo scopo di consentire l'uscita dei passeggeri dalla medesima, esiste un obbligo delle Ferrovie dello Stato alla manutenzione e alla custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod.civ., volto ad evitare danni a quanti devono necessariamente servirsene. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva applicato la regola generale dell'art. 2043 cod. civ., escludendo la responsabilità delle Ferrovie delo Stato in un caso in cui, in difetto di sottopassaggi, i viaggiatori erano stati costretti ad attraversare i binari a mezzo di una passerella di legno, sulla quale, a causa di uno strato di ghiaccio che la ricopriva, una passeggera era scivolata, riportando danni alla persona).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)