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Sez. 3, Sentenza n. 2219 del 27/02/1998 (Rv. 513164 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Invalidità temporanea o permanente - Pregiudizio patrimoniale subito - Liquidazione - Criteri - Nel caso di lavoratore dipendente - Reddito - Depurazione dalle ritenute - Necessità.
Stato
decisa il 1998-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513164-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

Il reddito da prendere in considerazione ai fini del risarcimento del danno per invalidità temporanea o permanente di lavoratori dipendenti è quello percepito in concreto e corrisponde alle competenze effettive al netto delle ritenute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)