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Sez. L, Sentenza n. 132 del 10/01/1996 (Rv. 495287 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Criteri "ex" accordi interconfederali del 1950 e del 1965 - Coesistenza - Carattere normale - Preferenza alle esigenze tecniche e produttive data dal datore di lavoro - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495287-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, i criteri di scelta previsti dagli accordi interconfederali del 1950 e del 1965 concorrono, di regola, per l'individuazione dei lavoratori da licenziare, ma ciò non esclude, in linea di principio, che il datore di lavoro possa dare la preferenza alle esigenze tecniche e produttive.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)