Sez. L, Sentenza n. 3167 del 14/03/1992 (Rv. 476278 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - Riduzione e criteri di scelta del personale | Valutazione concorsuale e complessiva di tali criteri - Limiti - Prevalenza di un criterio sugli altri - Ammissibilità - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - Riduzione e criteri di scelta del personale
In tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, l'accordo interconfederale 5 maggio 1965, indicando i criteri (esigenze tecniche e produttive, anzianità e carichi di famiglia) cui il datore di lavoro deve attenersi al fine dell'individuazione dei lavoratori da licenziare, impone bensì una valutazione concorsuale e complessiva di tali criteri, ma non esclude la prevalenza di un criterio (anche ove si tratti di quello connesso alle suddette esigenze tecniche e produttive) sugli altri, sempreché, peraltro, la prevalenza risulti giustificata e fermo, comunque, il divieto di atti discriminatori.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)