diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4008 del 07/05/1997 (Rv. 504143 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Identificazione dei lavoratori da licenziare - Criteri ex accordo interconfederale 5 maggio 1965 - Valutazione complessiva di tali criteri - Limiti - Prevalenza di uno di essi (in particolare, del criterio delle esigenze tecniche e produttive) - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1997-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504143-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale (in fattispecie alla quale non è applicabile, "ratione temporis", la nuova disciplina di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223), l'accordo interconfederale 5 maggio 1965, nell'indicare i criteri (esigenze tecniche e produttive, anzianità e carichi di famiglia) ai quali il datore di lavoro deve attenersi in sede di individuazione dei lavoratori da licenziare, impone una valutazione concorsuale e complessiva di tali criteri, ma non esclude la prevalenza di uno di essi (ancorché si tratti di quello connesso alle esigenze tecniche e produttive) sugli altri, sempre che questa risulti giustificata e fermo, comunque, il divieto di atti discriminatori.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)