Sez. 3, Sentenza n. 1463 del 25/02/1983 (Rv. 426288 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEI COEREDI - CONFIGURABILITÀ - IMPUGNAZIONI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEI COEREDI PRETERMESSI - OBBLIGATORIETÀ - NOTIFICAZIONE ESEGUITA IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO PRESCRITTO EX ART. 330 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEI COEREDI - CONFIGURABILITÀ - IMPUGNAZIONI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEI COEREDI PRETERMESSI - OBBLIGATORIETÀ - NOTIFICAZIONE ESEGUITA IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO PRESCRITTO EX ART. 330 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - LIMITI.*
A seguito della morte di una delle parti nel corso del giudizio, la sua legittimazione attiva o passiva si trasmette agli eredi, i quali, indipendentemente dalla scindibilità o inscindibilità del rapporto sostanziale, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, sicché, in fase di impugnazione, deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti dei coeredi pretermessi, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione se la notificazione all'uopo eseguita sia avvenuta in luogo diverso da quello prescritto dall'art. 330 dello stesso codice, salvo, però, che i suddetti coeredi si siano spontaneamente costituiti, dispiegando intervento. (V 1707/82, mass n 419543; (V 790/81, mass n 411267).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)