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Sez. 3, Sentenza n. 1707 del 16/03/1982 (Rv. 419543 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MORTE DI UNA DELLE PARTI NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - POSIZIONE DEGLI EREDI - LITISCONSORZIO NECESSARIO PER RAGIONI PROCESSUALI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO NEI CONFRONTI DEGLI EREDI PRETERMESSI.*
Stato
decisa il 1982-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419543-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MORTE DI UNA DELLE PARTI NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - POSIZIONE DEGLI EREDI - LITISCONSORZIO NECESSARIO PER RAGIONI PROCESSUALI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO NEI CONFRONTI DEGLI EREDI PRETERMESSI.*

A seguito della morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione, attiva o passiva, si trasmette agli eredi, i quali, indipendentemente dalla scindibilità o inscindibilità del rapporto sostanziale, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, con la conseguenza che, in fase di appello, deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti dei coeredi pretermessi, salvo che questi ultimi si siano spontaneamente costituiti, dispiegando intervento. (Conf 790/81, mass n 411267; (Conf 5231/80, mass n 409068; (Conf 3863/80, mass n 407727; (Conf 3504/79, mass n 399916).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)