Sez. 1, Sentenza n. 790 del 09/02/1981 (Rv. 411267 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - MORTE DELLA PARTE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - LEGITTIMAZIONE - TRASMISSIONE AGLI EREDI - LITISCONSORZIO NECESSARIO PER RAGIONI PROCESSUALI - CONFIGURABILITA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO NEI CONFRONTI DEI COEREDI PRETERMESSI - NECESSITA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - MORTE DELLA PARTE NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - LEGITTIMAZIONE - TRASMISSIONE AGLI EREDI - LITISCONSORZIO NECESSARIO PER RAGIONI PROCESSUALI - CONFIGURABILITA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO NEI CONFRONTI DEI COEREDI PRETERMESSI - NECESSITA - LIMITI.*
A seguito della morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione, attiva o passiva, si trasmette agli eredi, i quali, indipendentemente dalla scindibilita o inscindibilita del rapporto sostanziale, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, con la conseguenza che, in fase di appello, deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art 331 cod proc civ, nei confronti dei coeredi pretermessi, salvo che questi ultimi si siano spontaneamente costituiti, dispiegando intervento. (Conf 5231/80, mass n 409068; (Conf 3863/80, mass n 407727; (Conf 3504/79, mass n 399916).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)