Sez. 3, Sentenza n. 15598 del 12/07/2007 (Rv. 598632 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Natura negoziale e recettizia - Esclusione - Decorrenza della prescrizione - Individuazione - Dal momento della sua verificazione - Conoscenza da parte del creditore - Irrilevanza.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
L'atto di riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo, non ha natura negoziale nè carattere recettizio, sicchè, qualora tale riconoscimento costituisca l'atto dal quale far decorrere la prescrizione del diritto di credito, il relativo termine deve farsi decorrere dal giorno in cui esso avvenne e non da quello in cui il creditore ne ebbe conoscenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)