Sez. 2, Sentenza n. 20878 del 27/10/2005 (Rv. 585522 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Natura negoziale e recettizia - Esclusione - Consapevolezza dell'esistenza del debito - Sufficienza - Fattispecie relativa a riconoscimento formulato negli scritti difensivi depositati in altro giudizio.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
Ai fini della interruzione della prescrizione il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo, non ha natura negoziale, nè carattere recettizio, ma richiede soltanto, in chi lo compie, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito, che può essere rivolta ad un terzo, ovvero alla generalità dei soggetti. (Nella specie, relativa all'obbligo di trasferire la proprietà di un immobile, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che non aveva esaminato l'argomentazione fondata sulla circostanza che il promittente venditore, nel giudizio contro di lui instaurato da altro soggetto per essere riconosciuto proprietario dello stesso immobile, si era difeso affermando in comparsa di risposta di essere obbligato a trasferire la proprietà del bene al ricorrente per cassazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)