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Sez. L, Sentenza n. 4632 del 06/03/2004 (Rv. 570849 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Natura - carattere recettizio - Esclusione - Intenzione ricognitiva - Necessità - Esclusione - Volontarietà dell'atto e consapevolezza del debito - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570849-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

L'atto di riconoscimento di debito non ha natura negoziale né carattere recettizio e non deve essere necessariamente compiuto con una specifica intenzione ricognitiva; tuttavia occorre che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha escluso che la presentazione all'INPS, da parte di un datore di lavoro, del modello 01/M, contenente il riepilogo delle retribuzioni corrisposte nell'anno precedente ai propri dipendenti, integrasse un riconoscimento del debito contributivo - in quanto tale idoneo ad interrompere la prescrizione - in relazione alle retribuzioni ivi indicate e risultanti di importo superiore a quello mensilmente documentato con i diversi modelli DM 10, in relazione alle quali i contributi erano stati regolarmente versati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)