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Sez. L, Sentenza n. 2009 del 14/03/1985 (Rv. 439916 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - LEGGE N. 83 DEL 1970 - ESTENSIONE ALLE ASSICURAZIONI DI RISCHIO SPECIFICO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - INTERESSE DELL'INAIL A RICORRERE ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA MANO D'OPERA AGRICOLA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439916-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - LEGGE N. 83 DEL 1970 - ESTENSIONE ALLE ASSICURAZIONI DI RISCHIO SPECIFICO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - INTERESSE DELL'INAIL A RICORRERE ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA MANO D'OPERA AGRICOLA - INSUSSISTENZA.*

La legge n. 83 del 1970 (che detta norma in materia di compilazione degli elenchi dei lavoratori dell'agricoltura ed in materia di ricorso avverso l'iscrizione negli elenchi stessi) riguarda l'inquadramento dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali ed assistenziali attinenti al cosiddetto rischio generico (vecchiaia, disoccupazione, malattia) e non si estende anche alle assicurazioni di rischio specifico, qual è quella contro gli infortuni sul lavoro. Pertanto l'Inail non rientra tra gli istituti previdenziali interessati a ricorrere alla commissione provinciale per la mano d'opera agricola (art. 115 legge citata) in quanto l'inquadramento dei lavoratori agricoli ai fini assistenziali e previdenziali attinenti al rischio generico non è rilevante ai fini della tutela assicurativa per gli infortuni sul lavoro, la quale si costituisce ex lege a norma degli artt. 205 e seguenti del T.U. N. 1124 del 1965. (V 5434/82, mass n 423199; (V 2372/80, mass n 406072; (V 3/73, mass n 361735).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 art. 15, Legge 11/03/1970 num. 83 art. 17 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 art. 115

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)