Sez. L, Sentenza n. 2373 del 12/04/1980 (Rv. 406072 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - COLTIVATORE DIRETTO - SUSSISTENZA DELLA RELATIVA QUALIFICA - ACCERTAMENTO - CRITERI - ATTESTAZIONE DELLO SCAU - REVOCA E CONSEGUENTE CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI DEI COLTIVATORI DIRETTI - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - COLTIVATORE DIRETTO - SUSSISTENZA DELLA RELATIVA QUALIFICA - ACCERTAMENTO - CRITERI - ATTESTAZIONE DELLO SCAU - REVOCA E CONSEGUENTE CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI DEI COLTIVATORI DIRETTI - CONSEGUENZE.*
La legge 26 ottobre 1957, n 1047, nell'estendere l'Assicurazione per invalidita e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ha precisato chi, agli effetti della legge medesima, dovesse essere considerato coltivatore diretto ed ha devoluto al servizio dei contributi unificati (SCAU) non soltanto l'accertamento delle persone soggette alla Assicurazione ed al pagamento dei contributi, ma anche l'attestazione che il pensionabile abbia fatto parte, negli ultimi cinque anni anteriori alla applicazione della legge, come unita attiva, di un nucleo familiare di coltivatori diretti o di coloni; pertanto, ove l'attestazione, gia rilasciata, sia stata revocata ed il provvedimento di cancellazione degli elenchi dei coltivatori diretti sia divenuto definitivo, viene meno il rapporto assicurativo che costituisce il presupposto del diritto alla pensione, con la conseguenza che non puo essere invocata la tutela di tale diritto dinanzi al giudice ordinario, non potendo detto giudice estendere il suo Sindacato di legittimita ai presupposti di fatto che costituiscono il fondamento del provvedimento amministrativo al fine di disapplicarlo. (Conf 3/73, mass n 361735).*
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1957 num. 1047 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)