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Sez. U, Ordinanza n. 15 del 23/02/2000 (Rv. 534250 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Nel caso di ricorso inammissibile - Rinuncia al ricorso - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Dichiarazione di estinzione del ricorso - Divieto - Dichiarazione di inammissibilità - Necessità.
Stato
decisa il 2000-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534250-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, non sussistendo le condizioni necessarie per l'esercizio del relativo diritto processuale, non è configurabile la rinunzia ad esso; sicché, ove la parte che ha proposto il ricorso vi rinunzi, va comunque dichiarata la inammissibilità del ricorso medesimo, non già la estinzione del processo per sopravvenuta rinunzia alla impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)