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Sez. L, Sentenza n. 877 del 01/02/1988 (Rv. 457263 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTACCO DEL LAVORATORE PRESSO UN TERZO - STIPULAZIONE COL TERZO DI DIVERSE E PIÙ FAVOREVOLI CONDIZIONI - INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO COLLATERALE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1988-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457263-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTACCO DEL LAVORATORE PRESSO UN TERZO - STIPULAZIONE COL TERZO DI DIVERSE E PIÙ FAVOREVOLI CONDIZIONI - INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO COLLATERALE - CONSEGUENZE.*

Con riguardo all'ipotesi del distacco di un lavoratore dallo originario datore di lavoro ad un terzo, quest'ultimo, beneficiario del distacco, può stipulare condizioni diverse e più favorevoli con il lavoratore distaccato talché si viene ad instaurare, accanto all'originario ed unico rapporto di impiego, un ulteriore rapporto collaterale (atipico) ad esso collegato, che trae occasione dalle vicende relative al rapporto di comando e che soggettivamente intercorre tra il terzo ed il lavoratore comandato. In tal caso, accanto alle obbligazioni nascenti dal rapporto di impiego, che continuano a far capo all'originario datore di lavoro, possono riscontrarsi delle autonome e distinte obbligazioni nei confronti del lavoratore, le quali - salva diversa pattuizione con il distaccante - fanno invece capo unicamente al beneficiario del distacco. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che, in un'ipotesi di distacco del lavoratore all'estero, aveva ritenuto che l'originario datore di lavoro fosse obbligato a rispettare il più favorevole trattamento retributivo riconosciuto al lavoratore dal terzo, - per il solo fatto della relativa conoscenza -. (V 3684/87, mass n 452621; (V 614/87, mass n 450339).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)