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Sez. L, Sentenza n. 24 del 05/01/1980 (Rv. 403387 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - ASSEGNO DI LUTTO - CORRESPONSIONE DA PARTE DELL'INAIL - TACITA RINUNCIA AD ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEGLI EREDI DEL LAVORATORE AD OTTENERE ANCHE LA RENDITA DA INFORTUNIO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403387-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - ASSEGNO DI LUTTO - CORRESPONSIONE DA PARTE DELL'INAIL - TACITA RINUNCIA AD ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEGLI EREDI DEL LAVORATORE AD OTTENERE ANCHE LA RENDITA DA INFORTUNIO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Perche sussista rinuncia tacita alla prescrizione occorre una incompatibilita assoluta tra il comportamento del debitore e la volonta del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, occorre cioe che nel comportamento del debitore sia necessariamente insita, senza possibilita di una diversa interpretazione, l'inequivoca volonta di rinunciare alla prescrizione gia maturata e, quindi, di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era gia estinto. Pertanto, la corresponsione dell'assegno di lutto da parte dell'Inail non assume il significato di una tacita rinuncia ad eccepire in seguito la prescrizione del diritto degli eredi del lavoratore ad ottenere anche la rendita da infortunio, atteso il carattere autonomo e speciale di tale assegno rispetto alla successiva, diversa e ben piu rilevante prestazione della rendita da corrispondere ai superstiti. (V 1906/70, mass n 347908, sulla seconda parte; (Conf 6022/78, mass n 395842, sulla prima parte; (Conf 5516/77, mass n 389156, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)