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Sez. 1, Sentenza n. 2060 del 02/03/1994 (Rv. 485540 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere | Disposizioni per l'ulteriore istruzione della causa - Ordinanza relativa - Dispositivo - Lettura pubblica - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485540-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere

Nel procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, la lettura pubblica del dispositivo all'esito dell'udienza di discussione è imposta al giudice, a pena di nullità, soltanto nell'ipotesi in cui lo stesso pronuncia sentenza, cioè definisca la causa per ragioni di rito o nel merito (art. 23, comma settimo ed ottavo, legge 24 novembre 1981 n. 689), ma non anche nell'ipotesi in cui il pretore, nel suo prudente apprezzamento, ritenga di impartire con ordinanza provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa, non ricorrendo in tal caso alcuna delle ragioni poste a fondamento della necessità della lettura pubblica del dispositivo.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)