Sez. 1, Sentenza n. 6589 del 23/07/1996 (Rv. 498680 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Udienza di discussione - Differimento della decisione della causa e della lettura del dispositivo - Ammissibilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Con riguardo alla sentenza resa dal pretore nel giudizio di opposizione contro ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il differimento della decisione della causa e della lettura del dispositivo ad udienza successiva a quella di discussione, in violazione dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981 - che prescrive che subito dopo la discussione della causa sia pronunciata la sentenza mediante la lettura del dispositivo - determina la nullità della sentenza, risultando vulnerato il carattere di concentrazione che il legislatore ha impresso a questo tipo di procedimento, che ha una regolamentazione assimilabile a quella del processo del lavoro (art. 429, primo comma, cod. proc. civ.) ed elementi strutturali analoghi al processo penale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)