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Sez. L, Sentenza n. 2206 del 22/07/1974 (Rv. 370578 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - QUIETANZA LIBERATORIA - VALORE E PORTATA - CONFIGURABILITA DI RINUNCIA O TRANSAZIONE SUI DIRITTI INDISPONIBILI - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370578-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - QUIETANZA LIBERATORIA - VALORE E PORTATA - CONFIGURABILITA DI RINUNCIA O TRANSAZIONE SUI DIRITTI INDISPONIBILI - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

La quietanza liberatoria sottoscritta dal lavoratore subordinato, quantunque, nella genericita dei casi, non assuma valore negoziale o portata confessoria, puo, con il concorso di determinate e particolari circostanze, concretare una rinunzia o una transazione su diritti indisponibili. (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto che la dichiarazione del lavoratore di aver ricevuto una data somma a saldo di ogni suo avere costituisse un atto di acquiescenza al precedente licenziamento, in quanto sottoscritta nella convinzione della illegittimita di tale licenziamento e senza alcuna riserva in ordine alla validita del licenziamento stesso. La SC ha confermato questa statuizione, enunziando il principio di cui in massima). (V 1797'73, mass n 364764).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)