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Sez. 2, Sentenza n. 1797 del 18/06/1973 (Rv. 364764 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - RINUNZIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364764-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - RINUNZIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

La cosiddetta quietanza liberatoria a saldo di ogni pretesa non deve limitarsi, per essere idonea ad integrare gli estremi di una rinuncia, ad una attestazione da parte dell'interessato del convincimento della esattezza degli emolumenti percepiti, ma deve dar luogo ad un consapevole abbandono di un diritto determinato. (Conf 1511/71, mass n 351864).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)