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Sez. L, Sentenza n. 6430 del 12/12/1980 (Rv. 410193 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - RISCOSSIONE DELLA INDENNITA DI FINE RAPPORTO E RILASCIO DELLA QUIETANZA A SALDO - ACQUIESCENZA AL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMAMENTE INTIMATO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410193-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - RISCOSSIONE DELLA INDENNITA DI FINE RAPPORTO E RILASCIO DELLA QUIETANZA A SALDO - ACQUIESCENZA AL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMAMENTE INTIMATO - CONDIZIONI.*

La riscossione da parte del lavoratore dell'indennita di fine rapporto ed il rilascio da parte dello stesso della relativa quietanza liberatoria a saldo puo costituire acquiescenza al licenziamento, pur illegittimamente intimato, ove si accerti, in concreto, mediante il riscontro di concorrenti, precise, concordanti ed obiettivamente concludenti circostanze, nel comportamento del lavoratore ed in difetto di una dichiarazione espressa sul punto, l'intenzione di quest'ultimo di accettare l'atto risolutivo del rapporto di lavoro. (V 4952/77, mass n 388557; (V 2206/74, mass n 370578).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)