Sez. 1, Sentenza n. 16212 del 17/07/2006 (Rv. 592492 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Provvedimento del Questore di trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza temporanea e assistenza - Convalida - Ricorso per cassazione - Legittimazione passiva del Questore - Sussistenza - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Il ricorso per cassazione avverso il decreto di convalida del provvedimento questorile di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza deve essere proposto nei confronti del Questore e allo stesso notificato, atteso che l'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 individua nel Questore l'organo competente ad adottare provvedimenti della specie e che i ricorsi contro questi ultimi a norma dell'art. 13 bis del medesimo d.lgs. - tuttora in vigore pur dopo l'emanazione della legge n. 189 del 2002 - devono essere notificati all'autorità che li ha emanati, la quale è, quindi, l'unico soggetto legittimato a contraddire nel relativo giudizio di impugnazione.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/2002 num. 189 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)