Sez. 1, Sentenza n. 8531 del 22/04/2005 (Rv. 580489 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Provvedimento del Questore di trattenimento della straniero presso un Centro di permanenza temporanea - Convalida - Ricorso per cassazione - Legittimazione passiva del Questore - Sussistenza - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Il ricorso per cassazione avverso il decreto di convalida del provvedimento di trattenimento presso un Centro di Permanenza Temporanea e Assistenza adottato dal Questore deve essere notificato a quest'ultimo, atteso che l'art. 13 del D.Lgs. n. 286 del 1998 individua nel Questore l'organo competente a disporre il trattenimento e l'art. 13-bis del medesimo D.Lgs. - che è tuttora in vigore pur dopo l'emanazione della legge n. 189 del 2002 - dispone che la notifica del ricorso avverso la misura del trattenimento deve essere eseguita nei confronti dell'autorità che ha emesso il provvedimento, che è quindi l'unico soggetto legittimato a contraddire nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti di trattenimento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/2002 num. 189 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)