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Sez. 1, Sentenza n. 16029 del 19/12/2001 (Rv. 551242 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Esecuzione dell'espulsione dello straniero ex art. 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998 - Ordine del Questore di trattenimento temporaneo dello straniero presso un centro di permanenza - Convalida - Procedimento - Legittimazione - Autorità autrice del provvedimento di espulsione - Prefetto - In via esclusiva - Questore - Legittimazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551242-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Nel procedimento disciplinato dall'art. 14, comma quarto, del D.Lgs. n. 286 del 1998, di convalida dell'ordine del Questore di temporaneo trattenimento dello straniero stesso presso il centro di permanenza emesso ai fini dell'esecuzione del decreto di espulsione, legittimata a parteciparvi, ai sensi dell'art. 13 bis, comma secondo, del citato D.Lgs. n. 286 del 1998 (aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113) è solo l'autorità che ha emesso il decreto di espulsione, e cioè il Prefetto, e non anche il Questore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)