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Sez. 1, Sentenza n. 10539 del 15/09/1992 (Rv. 478717 - 01)

Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - Restituzione dell'imposta | Ripetizione di diritti doganali indebitamente versati per contrasto con norme comunitarie - Limiti - Art. 29 legge n. 428 del 1990 - Applicabilità a pagamenti antecedenti alla entrata in vigore di detta legge.
Stato
decisa il 1992-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478717-01

Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) - Restituzione dell'imposta

In tema di ripetizione di diritti doganali indebitamente versati perché in contrasto con norme comunitarie, l'art. 29 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, il quale accorda il rimborso "a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti", trova applicazione anche con riguardo a pagamenti antecedenti alla sua entrata in vigore, comportando l'esclusione del rimborso stesso ove l'Amministrazione finanziaria deduca e dimostri, pure a mezzo di presunzioni, la suddetta traslazione del tributo.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)