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Sez. 5, Sentenza n. 12787 del 19/10/2001 (Rv. 549755 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA | Art. 29 legge n. 428 del 1990 - Diritto al rimborso dell'imposta versata - Condizioni - Mancata traslazione dell'imposta - Prova - Onere dell'amministrazione - Mezzi di prova - Portata - Estensione.
Stato
decisa il 2001-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549755-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA

L'art. 29 della legge n. 428 del 1990, nel prevedere il rimborso di diritti doganali versati indebitamente, a meno che il relativo onere sia stato trasferito ad altri soggetti, a differenza di quanto stabilito dal previgente art. 19 del D.L. n. 688 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 873 del 1982, configura la mancata traslazione dell'onere non già come elemento di fatto costitutivo del diritto al rimborso, bensì come fatto impeditivo del diritto stesso, l'onere della cui prova ricade sull'amministrazione, la quale, pertanto, ben può richiedere la ispezione e l'esibizione della documentazione contabile del contribuente, come la consulenza tecnica sulla stessa, al fine di accertare l'eventuale trasferimento su terzi dell'imposta erariale, desumibile anche dalla circostanza che i ricavi conseguiti dallo stesso contribuente abbiano adeguatamente coperto i costi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)