Sez. 1, Sentenza n. 6661 del 06/12/1982 (Rv. 424298 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'individuazione del giudice competente a conoscere dell'opposizione avverso la stima dell'indennità va effettuata con riferimento alla normativa in base alla quale l'amministrazione ha disposto l'espropriazione e determinato l'indennità stessa. Pertanto, ove quest'ultima sia stata fissata secondo i criteri degli artt. 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, con riguardo ad espropriazione disposta ai sensi del d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 sugli interventi nel Mezzogiorno ed in forza del rinvio alle predette norme contenute nell'art. 53 di tale decreto, l'opposizione medesima spetta alla cognizione della Corte d'appello, in applicazione dell'art. 19 della citata legge del 1971. (V 2041/81, mass n 412761; (V 5350/80, mass n 409225).*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)