Sez. L, Sentenza n. 2189 del 03/04/1980 (Rv. 405852 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 10, COMMI SECONDO E TERZO, DEL RD N 148 DEL 1931 RELATIVO ALLA PREVISIONE DELLA IMPROPONIBILITA E NON DELLA IMPROCEDIBILITA - PRONUNZIA DI ILLEGITTIMITA INTERVENUTA NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - RINVIO AD ALTRO GIUDICE PER LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO E PER LA CONCESSIONE DI UN TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO GERARCHICO - NECESSITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 10, COMMI SECONDO E TERZO, DEL RD N 148 DEL 1931 RELATIVO ALLA PREVISIONE DELLA IMPROPONIBILITA E NON DELLA IMPROCEDIBILITA - PRONUNZIA DI ILLEGITTIMITA INTERVENUTA NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - RINVIO AD ALTRO GIUDICE PER LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO E PER LA CONCESSIONE DI UN TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO GERARCHICO - NECESSITA.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale 26 luglio 1979 n 93 la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 10, commi secondo e terzo, del RD 8 gennaio 1931 n 148 nella parte in cui dispone l'improponibilita e non l'improcedibilita dell'Azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del ricorso gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica o l'accertamento di ogni altro diritto non esclusivamente patrimoniale diverso da quello alla qualifica, deve disporsi - qualora detta pronunzia sia intervenuta nelle more del giudizio di legittimita - la Cassazione della decisione di merito, che sulla base della originaria formulazione della disposizione citata abbia dichiarato l'improponibilita dell'Azione giudiziaria, con rinvio ad altro giudice, perche, in applicazione analogica degli artt 443 cod proc civ e 148 disp att cod proc civ, sospenda il giudizio di merito e conceda all'agente un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso gerarchico avverso il provvedimento negativo dell'azienda.*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)