Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004 (Rv. 569965 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Integrazione al minimo - Diritto alle relative prestazioni a carico dell'INPS - Decadenza ex artt. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 e 6 D.L. n. 103 del 1991, convertito dalla legge n. 438 del 1992 (applicabili nella fattispecie "ratione temporis")- Decorrenza del relativo termine - Dalla decisione del ricorso amministrativo o dalla scadenza dei termini previsti per la decisione - Mancata o tardiva proposizione del ricorso - Decorrenza del termine decadenziale dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
In tema di integrazione al minimo di pensione a carico dell'INPS il termine decadenziale di dieci anni per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, previsto dall'art. 47, secondo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970 come autenticamente interpretato dall'art. 6 del D.L. n. 103 del 1991, decorre dalla decisione del ricorso amministrativo o dalla scadenza dei termini previsti per la decisione, oppure, nel caso di mancata o tardiva proposizione del ricorso, dalla insorgenza del diritto ai singoli ratei, con la conseguenza che devono considerarsi pendenti tutti i ratei maturati oltre il decennio della proposizione dell'azione giudiziaria.(Principio formulato con riferimento ad una fattispecie cui non è applicabile la nuova disciplina introdotta dall'art. 4 D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992 n. 438, che, tra l'altro, sostituisce al termine decennale un termine triennale).
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)