Sez. L, Sentenza n. 20715 del 25/10/2004 (Rv. 577820 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Domanda giudiziale in materia di prestazioni previdenziali - Decadenza cosiddetta sostanziale - Termine - Rilevanza (nelle diverse ipotesi di proposizione del ricorso amministrativo e di mancata o intempestiva proposizione di tale ricorso) - Effetti sui diversi ratei della prestazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO
In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, come interpretato autenticamente, integrato e modificato dall'art. 6 del D.L. 29 marzo 1991 n. 103 convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 166 e dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992 n. 384 convertito nella legge 14 novembre 1992 n. 438, individua nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non consente lo spostamento in avanti del termine di decadenza. Pertanto la scadenza dei termini complessivamente previsti per l'esaurimento del procedimento non individua una nuova ed autonoma ipotesi di decadenza, ma completa la gamma delle possibili decorrenze del termine in presenza del presupposto dell'avvenuta presentazione del ricorso amministrativo. Detta scadenza, costituendo il limite estremo di utilità di ricorsi proposti tardivamente, ma pur sempre anteriormente al suo verificarsi, determina anche l'effetto dell'irrilevanza di un ricorso proposto solo successivamente. Essa, in assenza di ricorsi anteriormente presentati e nonostante la presenza di ricorsi proposti successivamente, non determina il "dies a quo" del termine di decadenza dell'azione giudiziaria, operando in relazione alle testè descritte eventualità la decorrenza dal dì della maturazione dei singoli ratei di prestazione, introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 103 del 1991. (nel caso di specie, relativo ad integrazione al minimo della pensione, dovuta soltanto fino al 30 settembre 1983, la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la richiesta degli assicurati per l'avvenuto decorso del termine decennale di decadenza - applicabile "ratione temporis" - e non aveva ritenuto rilevante la proposizione di ricorso amministrativo al Comitato provinciale dell'Inps, peraltro non valutabile in sede di legittimità per mancata indicazione degli elementi necessari a chiedere la cassazione della sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)