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Sez. 1, Sentenza n. 2346 del 03/03/1998 (Rv. 513284 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Procedimento per la dichiarazione dell'ammissibilità - Sommarie informazioni da parte di terzi - Ammissibilità - Incostituzionalità del terzo comma dell'art. 274 cod. civ. per contrasto con gli artt. 2 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1998-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513284-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 274, comma terzo, cod. civ., in relazione agli artt. 2 e 24 Cost., nella parte in cui prevede che possano essere rese da terzi deposizioni informali. Infatti, il giudizio sull'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale ha natura semplicemente delibativa, relativamente alla quale è incompatibile l'espletamento di una formale e completa istruzione, mentre l'esigenza di tradurre le informazioni in deposizioni assunte sotto il vincolo del giuramento si pone nel successivo giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)