Sez. 1, Sentenza n. 3008 del 03/05/1986 (Rv. 446014 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - CONDIZIONI - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - CONDIZIONI - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
La sostituzione nel primo comma dell'art. 274 cod. civ. - a seguito della riforma del diritto di famiglia - dell'espressione "specifiche circostanze" alla parola "indizi", ai fini della ammissibilità dell'Azione di dichiarazione giudiziale di paternità, non ha modificato sostanzialmente la natura sommaria della cognizione preliminare prevista dalla norma stessa, in quanto la valutazione circa l'esistenza di dette specifiche circostanze, sufficienti a rendere ammissibile l'Azione, deve mantenersi sul piano della probabilità e non su quello della certezza. Nè è necessaria l'acquisizione processuale di elementi forniti di decisivo o comunque elevato grado di efficacia probatoria, essendo sufficiente che il risultato della detta inchiesta sommaria sia tale da convincere il giudice dell'esistenza di un "fumus boni iuris", attraverso presunzioni idonee a far apparire l'Azione verosimilmente non priva di fondamento. (V 5950/81, mass n 416726; (Conf 6627/83, mass n 431357; (Conf 2288/83, mass n 427131; (Conf 1626/81, mass n 412298).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)