diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8609 del 23/08/1990 (Rv. 469009 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - SCRITTO PROVENIENTE DAL PRETESO GENITORE - RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO - RILEVANZA - DISCONOSCIMENTO DELLA SCRITTURA - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1990-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469009-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE - SCRITTO PROVENIENTE DAL PRETESO GENITORE - RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO - RILEVANZA - DISCONOSCIMENTO DELLA SCRITTURA - ININFLUENZA.*

Ai fini dell'ammissibilità dell'Azione di dichiarazione di paternità o di maternità naturale, il riconoscimento del rapporto di filiazione contenuto in uno scritto proveniente dal preteso genitore ben può essere valutato quale "specifica circostanza", tale da far apparire giustificata l'Azione, ai sensi dell'art. 274 cod. civ., anche nel caso in cui la scrittura sia disconosciuta dal convenuto, atteso che nella Sede di cognizione sommaria - diretta ad una delibazione degli elementi giustificativi dall'Azione in termini di probabilità, e non di certezza, e sulla base di una attività di mera assunzione di informazioni, con la quale è incompatibile l'espletamento di una formale e completa istruzione probatoria - è sufficiente l'accertamento che detta scrittura non appaia manifestamente falsa o apocrifa, mentre la formale verificazione di essa secondo il procedimento di cui agli artt. 216 e ss. Cod. proc. civ. trova la sua Sede naturale nel successivo giudizio di cognizione piena. (V 2523/90, mass n 466208; (V 2200/90, mass n 465990; (V 2009/90, mass n 465847; (V 737/90, mass n 465125).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)